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D.L. 24/09/2002 n. 209- Il testo dell'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, recante "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università", è il seguente: "Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.". -Si riporta il testo dell'art. 12 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della Legge 13 maggio 1999, n.133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con Decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti. 3. (Comma soppresso). 4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto. 5. L'art. 2-quinquies del Decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata Legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.". - L'art. 6 del Decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni", recita: "Art. 6 (Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di societa). 1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento o da concambio derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva indicata nell'art. 1. L'incremento di patrimonio netto a fronte del disavanzo da concambio si considera formato con utili di cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto a) delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 marzo 1991, n. 102, concernente le modalità di applicazione della imposta sostitutiva, nonchè ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva ai sensi del presente Decreto b) dei maggiori e dei minori valori, rispetto ai relativi valori di acquisizione, derivanti dalla cessione delle azioni o quote, che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente c) delle svalutazioni nonchè delle rivalutazioni delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente o che per disposizione di Legge non concorrono a formarlo, nemmeno in caso di successivo realizzo. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, la società incorporante o beneficiaria deve documentare i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori. 4. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono chiederne l'applicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione. Restano ferme, in caso contrario, le disposizioni in materia di fusioni e di scissioni di società attualmente vigenti.". -Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato del Decreto qui pubblicato: "Art. 8 (Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate). 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere dei servizi, del turismo del commercio, delle costruzioni della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di curo per l'anno 2002 e pari a 1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura si rinvia alla disciplina di attuazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2; del Decreto-Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni; dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.". Art. 2. Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni 1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. ((In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.)) -Si riporta il testo dell'art. 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato": "Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione). 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di L. 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno. 3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. |
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